ottobre, 2019
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Trasmissione dell’Ente alla BDAP del bilancio consolidato 2018. Normativa di riferimento: Art 13, comma 1, Legge n 196/2006, Art 4, commi 6 e 7, D.lgs n. 118/2011, D.M. Mef 12 maggio 2016, Art 239,
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Trasmissione dell’Ente alla BDAP del bilancio consolidato 2018.
Normativa di riferimento:
Art 13, comma 1, Legge n 196/2006,
Art 4, commi 6 e 7, D.lgs n. 118/2011,
D.M. Mef 12 maggio 2016,
Art 239, D.lgs n. 267/2000
Adempimento: precetti legislativi
I Comuni devono provvedere ad inserire nella BDAP i dati concernenti il bilancio consolidato approvato entro il 30 settembre u.s. (BDAP: banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze di cui all’articolo 13, comma 3, della Legge n. 196/2009, accessibile all’ISTAT e alle stesse amministrazioni pubbliche). La trasmissione alla BDAP deve rispettare il linguaggio standard per la comunicazione di informazioni economiche e finanziarie “eXtensible Business Reporting Language” (XBRL) e lo standard per la codifica e decodifica “eXtensible Markup Language” (XML), secondo le tassonomie e le modalità tecniche individuate d’intesa con la Corte dei Conti, rese disponibili su apposito Allegato tecnico di trasmissione pubblicato sul sito Internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Portale BDAP.
Attività richiesta al Revisore:
Obbligo di verifica avvenuta trasmissione dell’Ente alla BDAP
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